News: Credito d'imposta

Mercoledì, 26 Luglio 2017 00:00

Credito d'imposta investimenti al sud

Premessa

Sono pienamente operative le modifiche in materia di credito d’imposta per gli investimenti al sud inserite nella Legge di conversione del Decreto Mezzogiorno pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo assetto normativo va ad influire profondamente su quelle che sono le modalità di determinazione del credito d’imposta, l’intensità massima degli aiuti nonché la possibilità di cumulo con altri incentivi. L’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Legge n° 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, credito d’imposta

per le imprese che tra il 1 ° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle seguenti Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna. Destinatari dell’agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito d’impresa in forza di quanto previsto dall’art. 55 del TUIR; non rileva la natura giuridica rivestita dall’impresa stessa; esclusioni sono invece previste in relazione a determinati settori di appartenenza nonché allo stato di difficoltà dell’impresa stessa. Possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

Soggetti Esclusi

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano:

  • nei settori dell’industria siderurgica
  • nella carbonifera
  • nella costruzione navale
  • nelle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture
  • nella produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche

Le nuove disposizioni normative - L’intensità massima degli aiuti

Il credito d’imposta viene ora determinato in base alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati per ciascun progetto di investimento pari:

  • a 3 milioni (non più 1,5 ml) per le piccole imprese;
  • a 10 milioni per le medie imprese (5 ml nella precedente disposizione);
  • e 15 milioni per le grandi imprese.

La norma originaria non sfruttava appieno, per quanto riguarda le regioni ammissibili alle deroghe ai sensi dell’art.107 par. a) e c) (T.F.U.E.), le intensità di aiuto consentite dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020 che nella versione modificata alla data del 23 settembre 2016 fa rientrare ora anche la regione Sardegna tra le regioni ammissibili alle massime intensità di aiuto.
In particolare, con riferimento al credito d’imposta in commento, per imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art 107 lettera a (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e ora anche Sardegna) l’intensità massima dei contributi passa:

  • dal 20 al 45% per piccole imprese;
  • dal 15 al 35 % per le medie imprese;
  • dal 10 al 25% per le grandi imprese.

Il credito d’imposta viene ora riconosciuto dunque nella massima misura prevista dalla citata “Carta degli Aiuti” e su un costo complessivo degli investimenti non più decurtato degli ammortamenti relativi agli stessi beni rientranti nella categoria di quelli per i quali si richiede l’agevolazione.
Per imprese situate in regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art 107 lettera a) del (T.F.U.E.) quindi Molise e Abruzzo le intensità di aiuto massime previste sono:

  • 30% per le piccole imprese;
  • 20% per le imprese di medie dimensioni;
  • 10% per quelle di grandi dimensioni.

Il calcolo dell’agevolazione

La novità sostanziale riguarda però la determinazione dell’importo agevolabile che nella normativa originaria veniva individuato sottraendo dalla spesa sostenuta gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato; con la nuova disposizione invece la base imponibile su cui calcolare l’agevolazione va assunto senza detrarre gli ammortamenti di beni della medesima categoria; tale modifica mira a favorire anche quelle aziende che negli ultimi anni hanno effettuati investimenti in beni strumentali il cui ammortamento è ancora in atto. L’impatto dell’agevolazione fiscale sugli investimenti effettuati assume così una diversa dimensione in senso positivo. ESEMPIO - Un imprenditore, nell’esercizio X, effettua un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di euro 150.000,00 così suddiviso:

  • impianti per 100.000,00 euro;
  • attrezzature per 50.000,00 euro.

Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo d’imposta (X), relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 40.000,00 euro [18.000,00 (impianti) + 17.000,00 (macchinari) + 5.000,00 (attrezzature).

Descrizione

 

Importo agevolabile

pre-emendamento

 

Importo agevolabile

post-emendamento

 

A Impianti nuovi

100.0000

100.0000

B Attrezzature nuove

50.000

50.000

C Macchinari

0

0

D INVESTIMENTO LORDO (A+B+C)

150.000

150.000

Ammortamento (esercizio X) impianti già esistenti nella struttura produttiva

20.000

20.000

Ammortamento (esercizio X)attrezzature già esistenti nella struttura produttiva

15.000

15.000

Totale ammortamenti rilevanti (E+F)

 

35.000

35.000

Investimento netto agevolabile (D-G)

115.000

150.000

Per la determinazione della misura del credito spettante occorre applicare all’investimento netto (come sopra individuato) le percentuali previste dalla norma istitutiva dell’agevolazione riportate nel paragrafo “l’intensità massima degli aiuti”.

La cumulabilità con altri incentivi e l’efficacia retroattiva delle disposizioni

Nella sua versione originaria, ancora in essere, la Legge n° 208 del 2015 prevede il divieto di cumulo del credito d’imposta in commento con altri aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che hanno ad oggetto gli stessi investimenti; come specificato nella relazione illustrativa dello stesso emendamento tale previsione è più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: da ciò l’emendamento approvato va anche a modificare la disposizione circa il divieto di cumulo con altri contributi prevedendo piena concomitanza agevolativa tra il credito di imposta in esame e ed altri aiuti di stato, compreso quelli c.d. de minimis consentendo l’applicazione entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.
Venendo all’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni, per le imprese che hanno già presentato l’istanza di ammissione al contributo nonché ottenuto i relativi provvedimenti di concessione non si ritiene possa trovare efficacia retroattiva la nuova disposizione in merito all’ampliamento dell’ambito territoriale ammesso all’intensità massima di aiuti (art 107 lettera a) del T.F.U.E.) né l’innalzamento del limite massimo di investimenti ammissibili. Non dovrebbero invece esserci dubbi operativi, in attesa di successivi documenti di prassi, circa l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni relative alla cumulabilità del credito d’imposta in commento, le quali prevedono piena concomitanza agevolativa tra il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e altri aiuti di stato, compreso quelli c.d. de minimis consentendo l’applicazione dello stesso entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.

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Ultima modifica il
Venerdì, 28 Luglio 2017 09:30
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