News: Super-Ammortamento 2019

Giovedì, 28 Dicembre 2017 00:00

Manovra 2018.
L'estensione per altri 18 mesi. Ma attenzione alle date per gli investimenti.

SUPER-AMMORTAMENTO AL 2019

L'incentivo non chiude.Viene prorogato e ridotto al 130%.

Proroga del super-ammortamento fino al 30 giugno 2019, con riduzione al 130%: questa la modifica più significativo apportata dalla legge di Bilancio in tema di maggior ammortamento sugli investimenti tradizionali. La diminuzione del contributo accompagnata alla mancata estensione della proroga sull’acquisto dei mezzi di trasporto porta in primo piano l’opportunità di valutare la realizzazione degli investimenti entro il 30 giugno 2018, con la vecchia normativa. Infatti, la legge di Bilancio 2018 prevede la proroga della maggiorazione della legislazione in tema di super ammortamento per il 2018, per gli investimenti in beni materiali strumentali, fatta eccezione per i mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del Tuir. La manovra, ricalcando l’impostazione della legge di Bilancio 2017, prevede che la maggiorazione venga applicata agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che tali investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018, e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. L’Agenzia delle entrate ha già precisato per il 2017 – anno nel quale la possibilità di ottenere la maggiorazione avrebbe cessato di operare (stando alla legge di Bilancio 2017) – che il versamento del 20%, se effettuato al fornitore, non preclude poi la possibilità di modificare l’acquisto con la modalità della locazione finanziaria. La novità negativa per le imprese è che il maggior ammortamento si riduce del 10%. Infatti, la maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%. Ne consegue che le imprese che riescono ad effettuare gli investimenti entro il 30 giugno del 2018 dovrebbero versare il 20% entro il 31 dicembre del 2017: in questo modo ottengono il beneficio del 140% anche per il 2018. Per beneficiare delle maggiorazioni massime, dell’ammortamento sui beni, diventa, quindi, fondamentale per le imprese identificare il giorno in cui l’investimento può essere considerato realizzato, che deve coincidere al massimo con il 30 giugno 2018. La data di realizzazione dell’investimento. La circolare n. 4/e e la circolare n. 8/e del 2017 dell’Agenzia delle entrate specificano che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni sono considerate sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Queste regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni. Diversa è la situazione in caso di leasing. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Solo nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai finni dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato. Sono ammissibili i costi concernenti la progettazione dell’investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino; la mano d’opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all’opera. Nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni sia realizzato mediante un contratto di appalto i costi sono considerati sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione o alla data dello stanziamento accettato. Possono essere considerati con il criterio dello stato di avanzamento lavori i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infra-annuale o ultrannuale del contratto.

News: Ammortamento 2017

Mercoledì, 26 Luglio 2017 00:00

Super e iper ammortamento 2017: le novità

Premessa

La Legge di Bilancio per il 2017 ha esteso l’agevolazione del super ammortamento a tutto l’anno d’imposta 2017, seppur con qualche variante rispetto al 2016, nonché ha introdotto una nuova forma di agevolazione similare. Vediamo di seguito gli aspetti particolari di queste forme di agevolazione fiscale.

I soggetti beneficiari

Possono beneficiare del super ammortamento:

  • imprese (individuali o società) – indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinaria o semplificata o regime dei minimi);
  • lavoratori autonomi.

Soggetti esclusi

Sono esplicitamente esclusi dal beneficio del super ammortamento:

  • i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario ex L. 190/2014, non potendo essi dedurre le quote di reddito ma determinando la base imponibile a mezzo di un abbattimento forfettario percentuale dei ricavi conseguiti nell’anno d’imposta;
  • le imprese marittime rientranti nel regime ex artt. da 155 a 161, TUIR (Tonnage tax).

Come godere dell'agevolazione

Il meccanismo consiste nella possibilità di poter effettuare l’ammortamento fiscalmente rilevante non sul costo originario del bene ma su quello originario maggiorato del 40%.

Esempio: Supponiamo che una azienda acquisti un macchinario il cui costo di acquisto è pari ad euro 100.000 euro, il super ammortamento potrà venire calcolato come segue, ipotizzando un coefficiente pari ad esempio al 20%.

  • Costo originario = euro 100.000
  • Quota di ammortamento 2017 = 20% di euro 100.000 = euro 20.000
  • Quota di super ammortamento = 20% del 40% di euro 100.000 = euro 8.000
  • In caso di investimento in un bene strumentale con il beneficio di un contributo in conto impianti la maggiorazione del 40% andrà calcolata al netto di detto contributo ricevuto.
  • Il beneficio del super ammortamento spetta anche in caso di riscatto di bene in leasing successivo alla decorrenza del beneficio purchè il contratto venga stipulato nel periodo utile (in questo caso nell’anno 2017).

I Beni agevolabili

Sono agevolabili, in linea di massima, i beni strumentali nuovi. Circa il concetto di “bene strumentale nuovo”: È previsto espressamente che la maggiorazione in questione, riguardi gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Altri beni agevolabili: casi particolari

  • I beni il cui valore è inferiore ad euro 516,45);
  • beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione;
  • beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni.

Beni esclusi:

I beni esclusi dal super ammortamento, sono i seguenti:

  • i beni immateriali;
  • i beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • i materiali di consumo.
  • i fabbricati e costruzioni;
  • i beni nuovi con coefficiente di ammortamento (D.M. 1988) inferiore al 6,5%;
  • i beni ricompresi in taluni gruppi del D.M. 31.12.1988 (qualora aveste necessità di comprendere in quale gruppo rientra il Vostro investimento, non esitate a contattare lo studio).

I Nuovi beni esclusi dal 2017

Nota bene: Entrano a far parte dei beni esclusi gli investimenti in veicoli ad uso promiscuo (ad esempio autovetture). La particolarità consiste nel fatto che nella precedente versione del super ammortamento, quello in vigore fino al 31.12.2016, gli automezzi ad uso promiscuo potevano beneficiare del super ammortamento. Nulla cambia, restando quindi del tutto agevolabili, quegli automezzi che sono considerati strumentali all’attività: ad esempio taxi, autoscuole, autonoleggi ecc…

Modalità di acquisizione del bene

Ai fini del beneficio del super ammortamento i beni possono essere acquisti in azienda:

  • a seguito di acquisto,
  • con contratto di leasing
  • a mezzo di realizzazione in economia
  • con contratto di comodato, a patto che i beni siano strumentali ed inerenti all’attività dell’utilizzatore.

Nota bene: Sono escluse dal super ammortamento le acquisizioni di beni, seppure nuovi, sulla base di contratti di locazione operativa e noleggio.

Arco temporale di riconoscimento del beneficio

Il beneficio è concesso e fruibile per:

  • o gli investimenti effettuati fino al 31.12.2017;
  • o gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017 sia stato accettato l’ordine di acquisto e si sia provveduto a pagare acconti in misura almeno pari al 20%.

Effetti del super ammortamento

L’applicazione del super ammortamento, in quanto agevolazione agli investimenti ha i seguenti effetti per il contribuente, qualora vengano rispettati i criteri stabiliti dalla norma. A fini IRPEF, IRES ed IRI il super ammortamento ha l’effetto di un maggiore costo, appunto quello corrispondente alla maggiore quota di ammortamento applicata al 40% del costo originario del bene. Nota bene: A fini IRAP non si riscontra alcun effetto, pertanto l’unica componente deducibile dalla base imponibile IRAP risulta essere la quota ordinaria di ammortamento, al netto della maggiorazione del 40%.
Il super ammortamento non esperisce effetti:

  • o in caso di cessione del bene, dal punto di vista dell’eventuale plus/minus valore generato dalla cessione;
  • o in caso del computo del limite triennale pari a 15.000 euro in materia di acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi (regime di vantaggio).
  • In ambito del test di operatività delle società di comodo.

L’iper ammortamento

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’iper ammortamento solo: Le Imprese (individuali o società) – indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinaria o semplificata o regime dei minimi).

Come godere dell'agevolazione

Il meccanismo consiste nella possibilità di poter effettuare l’ammortamento fiscalmente rilevante non sul costo originario del bene ma su quello originario maggiorato del 150%. Esempio: Ipotizzando 100.000 euro il costo di acquisto di un macchinario, l’iper ammortamento potrà venire calcolato come segue, immaginando un coefficiente pari ad esempio al 20%.

  • Costo originario = euro 100.000
  • Quota di ammortamento 2017 = 20% di euro 100.000 = euro 20.000
  • Quota di super ammortamento = 20% del 150% di euro 100.000 = euro 30.000

Beni agevoli

Sono agevolabili ai fini dell’iper ammortamento i beni riportati in tabella A e B allegate alla Legge di Bilancio 2017. Comunque si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale (per il dettaglio dei beni si prenda visione degli allegati A e B alla legge di bilancio o si contatti lo Studio).

Modalità d'acquisizione del bene

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali l'impresa acquirente è tenuta a scegliere tra i due punti:

  • ad acquisire un’autocertificazione del legale rappresentante della ditta fornitrice;
    oppure
  • per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche per l’iper ammortamento.

Gli aspetti particolari

  • La Legge di Bilancio 2017 prevede a favore dei soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, anche la possibilità di cumulare detta agevolazione con quella del super ammortamento;
  • non basta il mero investimento in un macchinario rientrante nella prima categoria di macchinari utensili al fine di beneficiare dell’iper ammortamento, bensi È NECESSARIO che avvenga anche la c.d. “procedura di integrazione nel sistema aziendale”, cioè è necessario che avvenga l’effettivo funzionamento degli stessi finalizzato, ovviamente, al miglioramento tecnologico;
  • solo al verificarsi di detta fase della procedura di installazione l’azienda potrà godere dell’iper ammortamento.

Esempio: Supponiamo quindi, che una macchina utensile per la deformazione della plastica (punto terzo della prima categoria di cui in tabella sopra) venga acquistata a gennaio 2017. Supponiamo inoltre che a seguito di un complesso studio di funzionalità il macchinario possa entrare in funzione ed esplicare le proprie funzionalità solo a gennaio 2018, l’iper ammortamento non partirà quindi nell’anno d’imposta 2017, ma nell’anno d’imposta 2018. A seguito, dell’avvenuta interconnessione fra il macchinario ed il resto dell’azienda o del reparto al quale esso è preposto.

Arco temporale del riconoscimento del beneficio

Il beneficio è concesso e fruibile per:

  • gli investimenti effettuati fino al 31.12.2017;
  • gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia stato accettato l’ordine di acquisto e si sia provveduto a pagare acconti in misura almeno pari al 20%.

 

 

 

News: Credito d'imposta

Mercoledì, 26 Luglio 2017 00:00

Credito d'imposta investimenti al sud

Premessa

Sono pienamente operative le modifiche in materia di credito d’imposta per gli investimenti al sud inserite nella Legge di conversione del Decreto Mezzogiorno pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo assetto normativo va ad influire profondamente su quelle che sono le modalità di determinazione del credito d’imposta, l’intensità massima degli aiuti nonché la possibilità di cumulo con altri incentivi. L’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Legge n° 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, credito d’imposta

per le imprese che tra il 1 ° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle seguenti Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna. Destinatari dell’agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito d’impresa in forza di quanto previsto dall’art. 55 del TUIR; non rileva la natura giuridica rivestita dall’impresa stessa; esclusioni sono invece previste in relazione a determinati settori di appartenenza nonché allo stato di difficoltà dell’impresa stessa. Possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

Soggetti Esclusi

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano:

  • nei settori dell’industria siderurgica
  • nella carbonifera
  • nella costruzione navale
  • nelle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture
  • nella produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche

Le nuove disposizioni normative - L’intensità massima degli aiuti

Il credito d’imposta viene ora determinato in base alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati per ciascun progetto di investimento pari:

  • a 3 milioni (non più 1,5 ml) per le piccole imprese;
  • a 10 milioni per le medie imprese (5 ml nella precedente disposizione);
  • e 15 milioni per le grandi imprese.

La norma originaria non sfruttava appieno, per quanto riguarda le regioni ammissibili alle deroghe ai sensi dell’art.107 par. a) e c) (T.F.U.E.), le intensità di aiuto consentite dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020 che nella versione modificata alla data del 23 settembre 2016 fa rientrare ora anche la regione Sardegna tra le regioni ammissibili alle massime intensità di aiuto.
In particolare, con riferimento al credito d’imposta in commento, per imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art 107 lettera a (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e ora anche Sardegna) l’intensità massima dei contributi passa:

  • dal 20 al 45% per piccole imprese;
  • dal 15 al 35 % per le medie imprese;
  • dal 10 al 25% per le grandi imprese.

Il credito d’imposta viene ora riconosciuto dunque nella massima misura prevista dalla citata “Carta degli Aiuti” e su un costo complessivo degli investimenti non più decurtato degli ammortamenti relativi agli stessi beni rientranti nella categoria di quelli per i quali si richiede l’agevolazione.
Per imprese situate in regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art 107 lettera a) del (T.F.U.E.) quindi Molise e Abruzzo le intensità di aiuto massime previste sono:

  • 30% per le piccole imprese;
  • 20% per le imprese di medie dimensioni;
  • 10% per quelle di grandi dimensioni.

Il calcolo dell’agevolazione

La novità sostanziale riguarda però la determinazione dell’importo agevolabile che nella normativa originaria veniva individuato sottraendo dalla spesa sostenuta gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato; con la nuova disposizione invece la base imponibile su cui calcolare l’agevolazione va assunto senza detrarre gli ammortamenti di beni della medesima categoria; tale modifica mira a favorire anche quelle aziende che negli ultimi anni hanno effettuati investimenti in beni strumentali il cui ammortamento è ancora in atto. L’impatto dell’agevolazione fiscale sugli investimenti effettuati assume così una diversa dimensione in senso positivo. ESEMPIO - Un imprenditore, nell’esercizio X, effettua un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di euro 150.000,00 così suddiviso:

  • impianti per 100.000,00 euro;
  • attrezzature per 50.000,00 euro.

Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo d’imposta (X), relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 40.000,00 euro [18.000,00 (impianti) + 17.000,00 (macchinari) + 5.000,00 (attrezzature).

Descrizione

 

Importo agevolabile

pre-emendamento

 

Importo agevolabile

post-emendamento

 

A Impianti nuovi

100.0000

100.0000

B Attrezzature nuove

50.000

50.000

C Macchinari

0

0

D INVESTIMENTO LORDO (A+B+C)

150.000

150.000

Ammortamento (esercizio X) impianti già esistenti nella struttura produttiva

20.000

20.000

Ammortamento (esercizio X)attrezzature già esistenti nella struttura produttiva

15.000

15.000

Totale ammortamenti rilevanti (E+F)

 

35.000

35.000

Investimento netto agevolabile (D-G)

115.000

150.000

Per la determinazione della misura del credito spettante occorre applicare all’investimento netto (come sopra individuato) le percentuali previste dalla norma istitutiva dell’agevolazione riportate nel paragrafo “l’intensità massima degli aiuti”.

La cumulabilità con altri incentivi e l’efficacia retroattiva delle disposizioni

Nella sua versione originaria, ancora in essere, la Legge n° 208 del 2015 prevede il divieto di cumulo del credito d’imposta in commento con altri aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che hanno ad oggetto gli stessi investimenti; come specificato nella relazione illustrativa dello stesso emendamento tale previsione è più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: da ciò l’emendamento approvato va anche a modificare la disposizione circa il divieto di cumulo con altri contributi prevedendo piena concomitanza agevolativa tra il credito di imposta in esame e ed altri aiuti di stato, compreso quelli c.d. de minimis consentendo l’applicazione entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.
Venendo all’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni, per le imprese che hanno già presentato l’istanza di ammissione al contributo nonché ottenuto i relativi provvedimenti di concessione non si ritiene possa trovare efficacia retroattiva la nuova disposizione in merito all’ampliamento dell’ambito territoriale ammesso all’intensità massima di aiuti (art 107 lettera a) del T.F.U.E.) né l’innalzamento del limite massimo di investimenti ammissibili. Non dovrebbero invece esserci dubbi operativi, in attesa di successivi documenti di prassi, circa l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni relative alla cumulabilità del credito d’imposta in commento, le quali prevedono piena concomitanza agevolativa tra il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e altri aiuti di stato, compreso quelli c.d. de minimis consentendo l’applicazione dello stesso entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.