News: Super-Ammortamento 2019

Giovedì, 28 Dicembre 2017 00:00

Manovra 2018.
L'estensione per altri 18 mesi. Ma attenzione alle date per gli investimenti.

SUPER-AMMORTAMENTO AL 2019

L'incentivo non chiude.Viene prorogato e ridotto al 130%.

Proroga del super-ammortamento fino al 30 giugno 2019, con riduzione al 130%: questa la modifica più significativo apportata dalla legge di Bilancio in tema di maggior ammortamento sugli investimenti tradizionali. La diminuzione del contributo accompagnata alla mancata estensione della proroga sull’acquisto dei mezzi di trasporto porta in primo piano l’opportunità di valutare la realizzazione degli investimenti entro il 30 giugno 2018, con la vecchia normativa. Infatti, la legge di Bilancio 2018 prevede la proroga della maggiorazione della legislazione in tema di super ammortamento per il 2018, per gli investimenti in beni materiali strumentali, fatta eccezione per i mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del Tuir. La manovra, ricalcando l’impostazione della legge di Bilancio 2017, prevede che la maggiorazione venga applicata agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che tali investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018, e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. L’Agenzia delle entrate ha già precisato per il 2017 – anno nel quale la possibilità di ottenere la maggiorazione avrebbe cessato di operare (stando alla legge di Bilancio 2017) – che il versamento del 20%, se effettuato al fornitore, non preclude poi la possibilità di modificare l’acquisto con la modalità della locazione finanziaria. La novità negativa per le imprese è che il maggior ammortamento si riduce del 10%. Infatti, la maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%. Ne consegue che le imprese che riescono ad effettuare gli investimenti entro il 30 giugno del 2018 dovrebbero versare il 20% entro il 31 dicembre del 2017: in questo modo ottengono il beneficio del 140% anche per il 2018. Per beneficiare delle maggiorazioni massime, dell’ammortamento sui beni, diventa, quindi, fondamentale per le imprese identificare il giorno in cui l’investimento può essere considerato realizzato, che deve coincidere al massimo con il 30 giugno 2018. La data di realizzazione dell’investimento. La circolare n. 4/e e la circolare n. 8/e del 2017 dell’Agenzia delle entrate specificano che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni sono considerate sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Queste regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni. Diversa è la situazione in caso di leasing. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Solo nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai finni dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato. Sono ammissibili i costi concernenti la progettazione dell’investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino; la mano d’opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all’opera. Nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni sia realizzato mediante un contratto di appalto i costi sono considerati sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione o alla data dello stanziamento accettato. Possono essere considerati con il criterio dello stato di avanzamento lavori i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infra-annuale o ultrannuale del contratto.

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Ultima modifica il
Giovedì, 28 Dicembre 2017 08:48
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